L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett.
a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli
elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali
entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in
tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non
certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori
temporaneamente all’estero.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su
carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve
in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.